Giudice Sportivo di B: Bari multato per il lancio di un petardo. I tifosi biancorossi…

I provvedimenti disciplinari relativi alla scorsa giornata di Serie B


Tifosi del BariSono 7 i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo in relazione ai referti arbitrali delle gare della 14a giornata del campionato cadetto e fortunatamante nella lista non figurano elementi nè del Bari nè del Novara che si affronteranno sabato prossimo in Piemonte. La società biancorossa è stata però multata di 1.000 euro per il lancio di un petardo durante l’ultima gara interna contro il Pescara. Pur avendo i tifosi biancorossi, inoltre, introdotto ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), considerato che nei confronti della società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, il giudice sportivo ha anche deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei riguardi del sodalizio barese in ordine al suddetto comportamento dei propri sostenitori. Riportiamo nel seguito tutti i provvedimenti disciplinari adottati dall’avv. Emilio Battaglia nei confronti di calciatori e club:

SQUALIFICHE A CALCIATORI
1 GIORNATA
: D’Angelo (Avellino), Adorni (Cittadella), Barillà (Parma), Cerri (Perugia), Mammarella e Vives (Pro Vercelli), Gatto (Salernitana).

MULTE A SOCIETA’
Ammenda di € 1.000,00 al BARI per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 al BRESCIA per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi ed un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 alla CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; per avere inoltre, al 14° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta d’acqua in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 al FOGGIA per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, acceso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 al PESCARA per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 alla SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 allo SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un accendino in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.






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