Giudice Sportivo di B: a Micai una giornata, nel Palermo appiedati Jajalo e Murawski. Stangata per Domizzi e Kupisz…

I provvedimenti disciplinari relativi alla scorsa giornata di Serie B


Alessandro Micai
Alessandro Micai

Con riferimento alla diciassettesima giornata del campionato di serie B, il Giudice Sportivo ha oggi reso note le proprie decisioni. Dal comunicato ufficiale diffuso dalla Lega si apprende la squalifica di 11 calciatori tra i quali figurano anche un elemento del Bari e due del Palermo, squadre che si affronteranno in un avvincente sfida al vertice nel prossimo tutrno. Ad essere appiedati sono il portiere biancorosso Alessandro Micai, espulso nel corso della gara contro la Virtus Entella per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete, e i rosanero Jajalo e Murawski i quali erano diffidati e nell’ultimo turno hanno rimediato un giallo pesante.

Stangata invece per Domizzi del Venezia e Kupisk del Cesena, entrambi fermati per ben tre turni. Il primo per avere, all’atto  della  notifica  di un’ammonizione, rivolto all’Arbitro, con plateale gestualità, un’espressione ingiuriosa, mentre il secondo per avere, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria. Terza sanzione, infine, per i galletti Basha e Petriccione. Riportiamo nel seguito le principali decisioni assunte dall’avv. Emilio Battaglia:

SQUALIFICHE A CALCIATORI
3 GIORNATE: Kupisz (Cesena) e Domizzi (Venezia).
1 GIORNATA: Micai (Bari), Cacia (Cesena), Jajalo e Murawski (Palermo), Bandinelli (Perugia), Perrotta (Pescara), Konate (Pro Vercelli), Signorini (Ternana) e Bentivoglio (Venezia).

MULTE A SOCIETA’
Ammenda di € 5.000,00 al BRESCIA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco uno dei quali in direzione di un Assistente; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 al PERUGIA per avere, all’11° del primo tempo, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco che causavano la sospensione della gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 alla CREMONESE per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex  art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 al FOGGIA per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso un petardo e numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 all’AVELLINO per avere i suoi sostenitori, durante la gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 allo SPEZIA per avere i suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.






About Tommaso Di Lernia 734 Articoli
E' il Direttore Responsabile della Testata. Giornalista Pubblicista dal 2002 e tifoso da sempre "unicamente" del Bari. Citazione preferita: "Chi non si aspetta l'inaspettato, non scoprirà la verità" [Eraclito].

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