Giudice Sportivo: per Moras scatta la diffida. I tifosi del Bari…

Le decisioni dell'avv. Battaglia in merito alla 41a giornata di serie B


Il difensore greco E.Moras
Il difensore greco E.Moras

Con riferimento alla penultima giornata del campionato cadetto, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni. Dal comunicato ufficiale diffuso dalla Lega si apprende la squalifica di 8 calciatori tra i quali non figurano elementi del Bari e della Spal, formazioni che si affronteranno giovedì sera allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara.
Il cartellino giallo inflitto a Evangelos Moras nel corso della trasferta di Salerno, rappresenta la sua nona sanzione stagionale e quindi per il difensore ellenico è scattata automaticamente la diffida.
Pur avendo i tifosi biancorossi, nell’ultima gara in casa contro l’Ascoli, introdotto ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), considerato che nei confronti della società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, il giudice sportivo ha anche deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei riguardi del sodalizio barese in ordine al suddetto comportamento dei propri sostenitori.
Riportiamo nel seguito le principali decisioni assunte dall’avv. Emilio Battaglia:

SQUALIFICHE A CALCIATORI
3 GIORNATE: Bidaoui (Avellino)
1 GIORNATA: Djimsiti (Avellino), Venuti (Benevento), Martinelli (Brescia), Gori (Frosinone), Crescenzi (Pisa), Minala (Salernitana), Djokovic (Spezia).

MULTE A SOCIETA’
Ammenda di € 20.000,00 alla SALERNITANA per avere i suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, colpito alla testa con un contenitore di plastica di piccole dimensioni un Assistente, causandogli per circa un’ora un lieve dolore; e per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni nel settore occupato dai tifosi della Società avversaria; sanzione attenuata ex art.14 n.5 in relazione all’art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Recidiva.
Ammenda di € 4.000,00 al BENEVENTO per avere i suoi sostenitori, al 20° ed al 28° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un pallone che, nella prima occasione, costringeva
l’Arbitro a sospendere momentaneamente la gara; sanzione attenuata ex art.14 n.5 in relazione all’art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.






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