Giudice Sportivo di B: 3 squalificati, ammonito Giovanni Loseto per aver…

Le decisioni dell'avv. Emilio Battaglia con riferimento all'8a giornata


Giudice SportivoCon riferimento all’8a giornata del campionato di serie B, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni. Dal comunicato ufficiale diffuso dalla Lega si apprende la squalifica per un turno di soli 3 calciatori tra i quali non figurano elementi del Bari. E’ stato invece ammonito Giovanni Loseto “per avere, al 26° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione  arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Pur avendo i tifosi biancorossi, nell’ultima gara interna contro l’Avellino, introdotto ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), considerato che nei confronti della società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, il giudice sportivo ha anche deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei riguardi del sodalizio barese in ordine al suddetto comportamento dei propri sostenitori.
Riportiamo nel seguito tutti i provvedimenti disciplinari adottati dall’avv. Emilio Battaglia nei confronti di calciatori:

SQUALIFICHE A CALCIATORI
1 GIORNATA: Addae (Ascoli), Pajac (Perugia) e Signorini (Ternana).

MULTE A SOCIETA’
Ammenda di € 2.000,00 al PESCARA per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 alla CREMONESE per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso quattro petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 all’EMPOLI per avere i suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, acceso un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 al FOGGIA per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso quattro fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.






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