UFFICIALE – Bari, ricorso respinto e confermato il -2. Si gioca a Cittadella

Niente da fare per il club biancorosso, si gioca al Tombolato


Fonte: figc.it

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza,
Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
1. RICORSO DELLA SOCIETA’ FC BARI 1908 SPA AVVERSO LE SANZIONI:
– INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GIANCASPRO COSMO ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI
PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE
ALL’ART, 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) N.O.I.F.;
– PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE
SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI
DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA
3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) N.O.I.F.;
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11176/1125 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL
4.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 69/TFN del
25.5.2018)
La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società FC Bari 1908 SpA di Bari (BA). Dispone
addebitarsi la tassa reclamo.






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